COSA FACCIAMO
APPC offre ai propri associati una serie di servizi e di consulenze
tecniche, legali e fiscali come supporto e tutela alla loro attività.
L’Associazione Piccoli Proprietari Case di Roma, con la sua pluriennale esperienza, si occupa della stesura di tutti i tipi di contratti di locazione, redatti con l’ausilio dei legali, esperti nel settore immobiliare, presenti presso la nostra sede; in particolare:
Redazione contratti liberi (Legge 431/98)
Redazione del contratto in numero 3 copie su dati forniti dal socio dopo aver consultato un legale;
Redazione contratti concordati (Legge 431/98)
Redazione del contratto in numero 3 copie su dati forniti dal socio dopo aver consultato un legale che effettua su apposito modulo il conteggio per verificare la congruità del canone in base ai parametri stabiliti nell’accordo territoriale del comune dell’immobile.
Su richiesta, è possibile effettuare la stipula in sede concordando la presenza anche di un rappresentante del sindacato degli inquilini.
L’Associazione Piccoli Proprietari Case di Roma, su richiesta, si occupa della registrazione degli adempimenti relativi ai contratti di locazione.
La registrazione degli adempimenti, che deve essere effettuata entro un massimo di 30 giorni dalla data di stipula o decorrenza, può avvenire attraverso due modalità:
Registrazione in via telematica
Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
La dichiarazione dei redditi rientra tra i servizi erogati dall’A.P.P.C.; la denuncia dei redditi è elaborata, su richiesta dei soci, dai consulenti presenti presso l’Associazione.
Modello 730
Modello UNICO
Presso l’Associazione Piccoli Proprietari Case di Roma è possibile richiedere l’elaborazione delle visure catastali, il certificato che identifica un immobile e che ne attesta i dati tecnici e fiscali; in seguito alla visura catastale, l’immobile viene censito nel registro del Catasto.
L’Amministratore di condominio è tenuto a riscuotere contributi ed erogare le spese per conto del condominio che gestisce.
Annualmente e al termine dell’anno di gestione, è chiamato, inoltre, a presentare all’assemblea il rendiconto e il piano di riparto, compito che, a volte, risulta essere non privo di insidie soprattutto per chi è alle prime armi nell’ambito dell’amministrazione condominiale.
I nostri esperti di condominio affiancano gli amministratori nella stesura del preventivo e del consuntivo e della relativa ripartizione delle spese.
I professionisti che collaborano con la nostra associazione effettuano anche perizie tecniche. Le perizie immobiliari hanno il fine di certificare lo stato manutentivo e l’efficienza degli impianti degli immobili.
NB: L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dal 2013 ha sostituito, con il D.L. 4 giugno 2013 n. 63, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Tale attestato è obbligatorio per gli immobili che si concedono in locazione e certifica l’effettivo rendimento energetico di un immobile.
Al momento dell’entrata in vigore, il Decreto Legge prevedeva l’obbligo di allegare la documentazione al contratto in fase di registrazione, pena la nullità del contratto stesso. Il D.L. 145/2013 (decreto “Destinazione Italia”) sancisce il venir meno dell’obbligo di allegare l’APE ai contratti di locazione (obbligo che resta in vigore nel caso di locazione di interi edifici e per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso), fermo restando l’obbligo di citarlo all’interno del contratto stesso, in caso contrario si andrà incontro ad una sanzione amministrativa che va da un minino di mille a un massimo di quattro mila euro; tale sanzione, però, non funge da sanatoria, mettendo il proprietario comunque nelle condizioni di produrre la mancata documentazione.
Se un immobile è già dotato di certificazione ACE in corso di validità, rilasciato in data antecedente il decreto legge che ha sancito la conversione in ACE, non è necessario dotare l’immobile di APE.
La certificazione energetica può essere documentata da tecnici abilitati alla progettazione di impianti ed edifici, ovvero gli architetti, gli ingegneri e i geometri.
Gli esperti presenti presso la Nostra sede sono disponibili a fornire consulenze ai soci relative all’esattezza delle tabelle millesimali del proprio condominio ed, eventualmente, sulla possibilità di una revisione delle stesse.
N.B: La nuova riforma di condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220), entrata in vigore il 18 giugno 2013, all’art. 69 disp. att. c.c. stabilisce che:
“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. Il tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione […]”.
La nuova riforma del condominio va dunque a chiarire i casi in cui per la modifica/rettifica è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma, art. 1136 C.C.), andando a rendere più rigida, con l’introduzione dell’unanimità, la modifica/rettifica per tutti gli altri casi non espressamente citati.
I soci, su richiesta, possono essere assistiti, in fase di compravendita, dai nostri consulenti.
Il servizio prevede la presenza di un esperto alla stipula del compromesso e dell’atto notarile.
Inoltre, è possibile avere consulenze (servizio compreso nel tesseramento) di competenza notarile.
Il numero delle consulenze è illimitato (servizio compreso nel tesseramento).
È necessario prendere appuntamento telefonando in sede ed, inoltre, avere consulenze telefoniche compatibilmente con la presenza in Associazione degli esperti comunicando il nome e il numero di tessera.
Il canone del contratto d’affitto, in caso di non adesione al regime della cedolare secca, viene adeguato annualmente, nel mese di decorrenza del contratto, in base al tasso di inflazione emanato dall’Istat.
L’adeguamento Istat va comunicato al conduttore tramite lettera scritta ed è libera scelta del locatore se applicarlo o meno.
In base al tipo di contratto si applica una rivalutazione del 75% o del 100%.
L’Associazione Piccoli Proprietari Case di Roma si occupa, su richiesta, di gestire tutti i passaggi da svolgere nell’iter delle successioni e delle donazioni.
La legge di stabilità 2014, ovvero la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale è composta da:
- Imposta IMU sul possesso di immobili – dalla quale sono escluse le prime abitazioni ad eccezione degli immobili di lusso (categorie A/1, A/8, A/9);
- Tariffa TARI sulla produzione di rifiuti;
- Tariffa TASI – che copre i servizi comunali indivisibili (ad esempio la manutenzione stradale e l’illuminazione comunale) e il cui pagamento di una quota, compresa tra il 10% e il 30% (secondo quanto stabilito dal Comune di riferimento), spetta ai conduttori.
I nostri soci, per il calcolo IMU e TASI possono rivolgersi ai commercialisti presenti in Associazione.
Scadenze IMU/TASI
1° RATA – 16 Giugno – 2° RATA – 16 Dicembre
Il Comune di Roma, per quanto riguarda il pagamento della TASI in caso di immobili affittati, ha attribuito il 20% della quota all’inquilino.
CONSULENZE
I soci possono richiedere la presenza di un esperto alle assemblee di condominio; per questo servizio è necessaria la prenotazione ed è a discrezione dell’associazione secondo l’argomento.
- nomina di un amministratore iscritto all’ALAC presente in condominio per qualsiasi necessità;
- numero illimitato di assemblee;
- assistenza legale;
- contabilità computerizzata;
- gestione lavori straordinari;
- reperibilità 24 ore su 24 per motivi urgenti.
Inoltre, è possibile avere consulenze su questioni condominiali (servizio compreso nel tesseramento)
Il numero delle consulenze è illimitato (servizio compreso nel tesseramento).
È necessario prendere appuntamento telefonando in sede.
È possibile avere consulenze telefoniche compatibilmente con la presenza in sede degli esperti comunicando il nome e il numero di tessera.
I nostri soci possono rivolgersi all’associazione per avere consulenze da parte di professionisti abilitati in relazione agli aspetti tecnici degli immobili.
Il numero delle consulenze è illimitato (servizio compreso nel tesseramento).
È necessario prendere appuntamento telefonando in sede.
È possibile avere consulenze telefoniche compatibilmente con la presenza in sede degli esperti comunicando il nome e il numero di tessera.
I nostri soci possono contare sulla costante assistenza dei commercialisti presenti in sede per qualsiasi problematica di tipo fiscale/tributaria aiutandoli, inoltre, ad individuare, nel caso di immobili da affittare, la soluzione contrattuale più consona alla propria situazione reddituale.
Il numero delle consulenze è illimitato (servizio compreso nel tesseramento).
È necessario prendere appuntamento telefonando in sede.
È possibile avere consulenze telefoniche compatibilmente con la presenza in sede degli esperti comunicando il nome e il numero di tessera.
I nostri legali sono a completa disposizione dei soci per qualsiasi questione riguardante l’ambito condominale, immobiliare e contrattuale.
Il numero delle consulenze è illimitato (servizio compreso nel tesseramento).
È necessario prendere appuntamento telefonando in sede.
È possibile avere consulenze telefoniche compatibilmente con la presenza in sede degli esperti comunicando il nome e il numero di tessera.
LINK UTILI
Per supportare il lavoro quotidiano dei piccoli proprietari di case e degli amministratori, qui potete trovare una serie di link ai più importanti siti istituzionali e di servizio: